La Suprema Corte con l’Ordinanza n. 24632 del 05/11/2020 si è pronunciata sul tema, assai discusso, della competenza per territorio del Giudice italiano. Si tratta di una pronuncia molto interessante che permette al lettore di comprendere come debba essere radicato ogni eventuale giudizio dinnanzi agli organi giurisdizionali che interessi, nel contempo, una domanda di pagamento della compensazione pecuniaria di cui al regolamento comunitario n. 261/04 e una domanda di risarcimento danni da inadempimento nel trasporto aereo ai sensi della normativa internazionale con la Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999.
Più nel particolare, la Corte di Cassazione è stata chiamata a verificare se l’acquisto dei biglietti aerei per il tramite di una agenzia di viaggi possa legittimamente fondare la competenza territoriale del giudice del luogo in cui si trova la sede dell’agenzia di viaggi.
Prima di approfondire i motivi della decisione, sembra opportuno far riferimento, seppur per brevi cenni, anche alla competenza per valore, che ha creato da sempre alcune difficoltà nella determinazione del Giudice competente, allorquando vi siano più passeggeri che agiscono nei riguardi di una stessa compagnia aerea.
Con il provvedimento impugnato dinnanzi alla Corte di Cassazione, infatti, il Tribunale di Torino si è espresso sull’eccezione di incompetenza per valore sollevata dal vettore aereo. Il giudice monocratico ha correttamente affermato che la competenza ratione valoris spetta al Giudice di Pace, ai sensi dell’art. 7 c.p.c., atteso che – nella vicenda in questione – ciascun attore aveva richiesto, in via autonoma, un risarcimento pecuniario e che dunque non poteva trovare applicazione il c.d. cumulo oggettivo di cui agli artt. 10 e 104 c.p.c.
Consta subito rilevare, infatti, come tale disposizione si riferisca soltanto all’ipotesi in cui sia un solo attore a proporre più domande contro il medesimo convenuto e non anche quando le parti siano titolari di un distinto diritto di credito e agiscano unitamente nei confronti della stessa controparte.
Pertanto, nel caso di più domande proposte da passeggeri diversi nella stessa causa, instaurata nei confronti della medesima compagnia aerea, il valore della causa è determinato dalla singola domanda.
Relativamente alla competenza per territorio, invece, la Suprema Corte – facendo propri i principi dettati dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 7 novembre 2019, nella causa C-213/18 – ha stabilito nell’ordinanza in commento quale sia il Giudice competente a conoscere della causa quando gli attori formulano due domande cumulate: l’una di pagamento della compensazione pecuniaria prevista dal Reg. Ce n. 261/04 e l’altra di risarcimento del danno ulteriore.
Questo perché alla luce dei criteri di competenza giurisdizionale dettati dal Regolamento europeo 1215/12 e dalla Convenzione di Montreal, tali domande risultano soggette ciascuna alla competenza di un giudice diverso:
1. La domanda di pagamento della compensazione pecuniaria, ex art. 7 Reg. Ce n. 261/04, in caso di negato imbarco di cancellazione o di ritardo prolungato, è soggetta alle regole di giurisdizione e competenza stabilite dal reg. (Ue) n. 1215/12.
Tale regolamento presenta al suo interno norme che radicano una «competenza speciale» riconoscendo la possibilità di azionare una domanda di indennizzo di fronte al tribunale del luogo di esecuzione dell’obbligazione, ai sensi dell’art. 7 reg. (Ue) n. 1215/12.
Con «luogo di esecuzione dell’obbligazione» si intende il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto.
Di conseguenza, tanto il luogo di partenza quanto quello di arrivo dell’aeromobile debbono essere considerati «luoghi di fornitura principale dei servizi oggetto di un contratto di trasporto aereo».
Pertanto, il giudice competente a conoscere di una domanda di compensazione pecuniaria, proposta ai sensi del regolamento (Ce) n. 261/04 risulta essere il giudice nella cui circoscrizione si trovano i luoghi di partenza o di arrivo del volo.
2. La domanda di risarcimento dei danni da inadempimento o ritardo nell’esecuzione del contratto di trasporto aereo è soggetta alle regole di giurisdizione e competenza dettate dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999.
Secondo il dictum della Corte di Giustizia nella sentenza poc’anzi citata, la convenzione di Montreal non si occupa soltanto dei criteri di riparto della giurisdizione, ma anche dei criteri di competenza.
Pertanto, ai sensi dell’art. 33 della Conv. di Montreal, la competenza per territorio a conoscere di una causa di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale è determinata sulla base di 4 criteri alternativi, a scelta dell’attore:
- Luogo del domicilio del vettore;
- Luogo della sede principale dell’attività del vettore;
- Luogo dove il vettore possiede una “impresa” che ha provveduto a stipulare il contratto;
- Luogo di destinazione del volo.
Sulla scorta dei criteri di competenza ratione loci sopra citati, è bene rammentare ulteriormente che il passeggero aereo, in determinate situazioni, gode del favor creditorum riconosciuto al consumatore dalle disposizioni di cui al reg. (Ue) n. 1215/2012 inerenti alla competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori.
Invero, i Giudici europei in una recente sentenza (11 aprile 2019, causa C-464/18) hanno confermato che la competenza speciale in favore dei consumatori si applica, a norma dell’art. 17 Reg. (Ue) n. 1215/12, quando i contratti di trasporto prevedano prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale, ovverosia i c.d. pacchetti «tutto compreso».
Ne consegue, dunque, l’inapplicabilità del c.d. “foro del consumatore” per tutte le cause, ove un passeggero acquisti un semplice biglietto aereo e non un viaggio tutto compreso.
Fermo restando quanto sopra, non resta che soffermarci, più nello specifico, sulla questione che ha interessato la Corte di Cassazione ovvero se sia possibile adire, in base alle norme sulla competenza territoriale di cui alla Convenzione di Montreal, il giudice del luogo in cui vi sia la sede dell’agenzia di viaggi.
È ormai noto che le agenzie di viaggi si occupino di emettere titoli di viaggio per conto delle compagnie aeree, svolgendo l’attività di “ticket office” e che, invece, possano agire solo come semplici “intermediari” autorizzati alla vendita dei biglietti.
Tali situazioni consentono di distinguere e, dunque, di poter comprendere quale tra i criteri di competenza territoriale trovi applicazione.
Infatti, la Cassazione ha specificato che il criterio del luogo dove il vettore possiede una “impresa che ha provveduto a stipulare il contratto”, di cui all’art. 33 della Conv. di Montreal, trova applicazione solo ove l’agenzia agisca come “ticket office” o institore del vettore stesso.
Attraverso una semplice presunzione ex art. 2727 c.c., si può ritenere che l’agenzia, autorizzata dal vettore all’emissione dei biglietti, in virtù dell’accordo bilaterale, sia qualificabile come institore, mandatario od appaltatore di servizi della compagnia aerea.
In questo caso, qualora i biglietti aerei siano stati emessi da un’agenzia di viaggi, che funge da ticket office del vettore, potrà essere riconosciuta la competenza territoriale del giudice del luogo in cui l’agenzia di viaggi ha la sua sede in virtù del foro del luogo dove il vettore possiede una “impresa che ha provveduto a stipulare il contratto” ex art. 33 della Conv. di Montreal.
A diversa soluzione si giunge nell’ipotesi in cui l’agenzia abbia agito come mero “intermediario”, non sussistendo alcun rapporto contrattuale che lega la stessa al vettore aereo. Possiamo fare l’esempio di tutte quelle “Agenzie IATA” che sono autorizzate ad emettere biglietti, non in forza dell’accordo stipulato con il singolo vettore, ma con l’organizzazione internazionale dei vettori aerei (IATA).
L’agenzia di viaggi, in tali casi, non assume la qualità di institore od appaltatore di servizi e, dunque, non può essere considerata come “impresa che ha provveduto a stipulare il contratto”.
Per ciò, qualora i biglietti aerei siano stati acquistati per il tramite di un’agenzia di viaggi intermediaria, la domanda di indennizzo pecuniario o di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale dovrà essere rivolta al giudice territorialmente competente secondo i criteri stabiliti dalla legislazione europea o internazionale, come ampiamente analizzati sopra.