L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso nove procedimenti istruttori relativi a clausole vessatorie contenute nelle condizioni generali di contratto delle seguenti società di calcio di serie A: Atalanta, Cagliari, Genoa, Inter, Milan, Lazio, Juventus, Roma e Udinese.
Le clausole in questione riguardano l’acquisto dell’abbonamento annuale e del biglietto per la singola partita, poiché non viene riconosciuto il diritto dei consumatori a:
- ottenere il rimborso di quota parte dell’abbonamento o del singolo titolo di accesso in caso di chiusura dello stadio o di parte dello stesso;
- ottenere il rimborso del titolo di accesso per la singola gara in caso di rinvio dell’evento causato sia da fatti imputabili alla società, sia da circostanze che prescindono dalla responsabilità di quest’ultima;
- essere risarciti del danno qualora questi eventi siano direttamente imputabili alla società.
Secondo quanto previsto dall’art. 1341 c.c., “non hanno effetto, se non sono specificatamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che la ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero che sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria”.
Anche il Codice del Consumo contiene un elenco di clausole vessatorie, determinando la nullità delle condizioni contrattuali che escludono o limitano la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, oppure quelle che escludono o limitano le azioni del consumatore nei confronti del professionista, in caso di inadempimento totale o parziale (cfr art. 36).
Le altre clausole che determinano uno squilibrio di prestazioni tra le parti contrattuali, invece, devono necessariamente essere approvate per iscritto dal consumatore: in questo caso, la legge prevede che quest’ultimo debba apporre una doppia firma, una per la stipula del contratto e l’altra per l’accettazione delle clausole, con indicazione specifica di essa.
Alcune società hanno provveduto alla modifica dei relativi profili di vessatorietà, nel rispetto dei diritti dei tesserati e di quanto previsto dalla normativa in materia, ma tale comportamento non ha potuto evitare la condanna a multe salatissime.
Nel frattempo, l’Antitrust ha disposto che venga pubblicato un estratto dei provvedimenti sulla homepage dei siti web delle nove società per 30 giorni consecutivi» come sanzione accessoria e per dare modo ai tesserati di esercitare il diritto di recesso, qualora la società calcistiche non si adeguino a quanto previsto dal giudice.