La Corte di Cassazione è recentemente intervenuta su un tema molto spinoso, nemico agguerrito degli ignari automobilisti: le multe per eccesso dei limiti di velocità di cui all’art. 142 del Codice della Strada, rilevato dall’autovelox.
Vediamo come. Nel dettaglio, l’autovelox è un dispositivo elettronico di rilevazione della velocità dei veicoli che transitano nell’area sorvegliata: facile capire, come tale rilevazione si basi su dati statistici molto precisi, da qui la necessità che l’apparecchio sia conforme alle normative tecniche.
Infatti, in un primo momento l’autovelox viene sottoposto a collaudo; in seguito, viene effettuata una taratura periodica, ad intervalli di massimo un anno. In questo senso interviene la Corte di Cassazione; con ordinanza n. 11776 del 2020 ha infatti affermato che il verbale di contravvenzione non può limitarsi alla generica statuizione in base alla quale “l’autovelox è debitamente omologato e revisionato”. A tal proposito, occorre indicare in maniera precisa la data dell’ultima taratura, poiché il cittadino, in caso di ricorso, ha diritto all’esibizione puntuale dell’originale certificato di taratura. Pertanto, l’incompleta indicazione può costituire motivo di ricorso.
La Corte interviene anche in materia di indicazione del cartello di avviso; con ordinanza n. 11792 del 2020 ha, infatti, precisato che il verbale non deve contenere “un avvertimento puntuale circa le modalità si segnalazione” perché quello che conta è “l’effettiva esistenza ed idoneità della segnalazione stessa.”
Dopo aver ribadito che l’apparecchio deve essere posizionato in modo visibile e non deve essere maliziosamente nascosto in modo da trarre in inganno i conducenti (sul punto, vedasi l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 7478/2018), precisa che la presegnalazione deve essere posta a non più di 4 chilometri dall’apparecchio; ad una distanza congrua da permettere al guidatore di frenare senza manovre improvvise.
Inoltre “la circostanza che nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità accertata tramite autovelox non sia indicato se la presenza dell’apparecchio sia stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello non rende nullo il verbale”. Se ne deduce che la sussistenza del cartello è circostanza oggettiva, che ricade sotto la diretta percezione dei verbalizzati.
Si raccomanda sempre di verificare che la contravvenzione sia notificata nei termini di legge: qualora dovesse essere recapitata al trasgressore oltre i 90 giorni dall’infrazione specificati dall’art. 201 CdS, l’obbligazione di pagare si estingue e, di conseguenza, la sanzione pecuniaria non è dovuta.