Nel caso di cancellazione del volo ad opera della compagnia aerea, trova applicazione il regolamento (CE) n. 261/04 che non lascia spazio ad interpretazioni fuorvianti.
Ai sensi dell’art. 8 del citato regolamento il passeggero ha diritto al “rimborso entro sette giorni, secondo quanto previsto nell’articolo 7, paragrafo 3, del prezzo pieno del biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato, per la o le parti di viaggio non effettuate”.
Anche se la cancellazione è avvenuta a causa di una circostanza eccezionale (come l’evento pandemico), il vettore sarà tenuto a rimborsare il biglietto entro 7 giorni dell’evento.
Nello stesso caso, il passeggero avrà diritto alla riprotezione su un volo alternativo, qualora sia interessato ad effettuare ancora quel volo.
Se la cancellazione del volo, invece, non è attribuibile a cause eccezionali il passeggero avrà diritto anche alla compensazione pecuniaria di cui all’art. 7 del citato regolamento, e precisamente nella misura di:
- euro 250,00 per tratte inferiori ai 1500 km;
- euro 400,00 per tratte comprese tra i 1500 e i 3500 km;
- euro 600,00 per tratte superiori ai 3500 km.
Se invece il passeggero decide, di propria sponte, di non partire, allora non potrà richiedere alcun rimborso integrale, ma solo il rimborso delle tasse aeroportuali.
Attenzione!!!
ALLE CANCELLAZIONI DEI VOLI PER COVID-19 NON SI APPLICA L’ART. 28 DEL D.L. N. 9 DEL 02/03/2020.
È bene precisare, infatti, che il Governo italiano ha disciplinato nell’art. 28 la fattispecie della rinuncia da parte del viaggiatore per sopravvenuta impossibilità.
La rinuncia al volo, quindi, presuppone la scelta del passeggero di non partire, benché il volo sia regolarmente effettuato dalla compagnia aerea.
Di converso, la cancellazione del volo presuppone la «mancata effettuazione di un volo originariamente previsto e sul quale sia stato prenotato almeno un posto».
In altri termini, la cancellazione del volo è un disagio patito dal passeggero per la decisione della compagnia aerea. Non è, dunque, il passeggero a rinunciare alla prestazione, ma è quest’ultima a non essere effettuata dal vettore.
Pertanto, in caso di cancellazione del volo, trova applicazione la sola normativa europea del reg. ce 261/04.
Sul punto, sarà necessario quindi disattendere a quanto sostenuto, in questo periodo, dalle compagnie aeree, che stanno attuando una politica che definirei alquanto protezionistica. Infatti, i vettori vorrebbero far credere che in caso di cancellazione del volo dovuta a causa del covid-19 si applichi la decretazione italiana e in particolare l’art. 28 del d.l. n. 9 del 02/03/2020.
Tuttavia, la scelta intrapresa dalle compagnie aeree è quella di evitare di rimborsare i prezzi dei biglietti aerei (obbligo al quale sono tenute), e di emettere arbitrariamente un voucher di stesso importo.
Tutto ciò senza considerare che, come ampiamente esposto, alla fattispecie considerata dovrebbe applicarsi l’art. 8 del reg. (Ce) n. 261/04.
La regolamentazione europea è ben chiara a riguardo!
L’art. 5, par. 1, lett. a) del citato regolamento, infatti, sancisce che “In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati:
a) è offerta l’assistenza del vettore operativo a norma dell’articolo 8”.
Quindi, il passeggero avrà diritto di:
- Scegliere il rimborso del biglietto, che dovrà avvenire entro 7 giorni dalla richiesta.
- Scegliere la riprotezione su un altro volo.
Tali obblighi assistenziali valgono a prescindere dell’intervenuta circostanza eccezionale, che ricordiamo esula il vettore dal solo versamento della compensazione pecuniaria.
Invero, anche la Corte di giustizia europea ha, con varie pronunce, sostenuto che gli obblighi assistenziali che gravano sui vettori, a seguito della stipula del contratto di trasporto, non trovano alcuna limitazione relativamente ad un’avvenuta circostanza straordinaria ed imprevedibile.
Orbene, nonostante la pandemia sia, a tutti gli effetti, una circostanza eccezionale, il vettore dovrà rimborsare i costi dei biglietti per la cancellazione del volo e non dovrà pagare la compensazione pecuniaria.
Ricordiamo anche che, oltre al caso di circostanze eccezionali, la compensazione non deve essere pagata se le compagnie aeree informano il passeggero della cancellazione del volo con:
- almeno 2 settimane di preavviso;
- oppure nel periodo compreso tra 2 settimane e 7 giorni prima della data di partenza purché la compagnia abbia fornito un volo alternativo con partenza non più di 2 ore prima dell’originario orario di partenza previsto e con arrivo alla destinazione finale meno di 4 ore dopo l’orario originariamente previsto;
- o meno di 7 giorni prima purché venga offerto un volo alternativo con partenza non più di 1 ora prima dell’orario originariamente previsto e con arrivo alla destinazione finale meno di 2 ore dopo l’orario originariamente previsto.
Alla luce di quanto sopra, non vi è alcun dubbio: il passeggero ha diritto di richiedere il rimborso integrale del prezzo dei voli pagati e le compagnie hanno l’obbligo di rimborsare quanto dovuto entro 7 giorni.
Quanto alle tempistiche, è da comprendere la situazione emergenziale che stanno affrontando le compagnie e la loro difficile situazione nel mercato; dunque, quasi sicuramente non sarà possibile per le stesse riuscire a rimborsare entro 7 gg tutti i passeggeri.
Si richiede, secondo buon senso, di avere un po’ di pazienza.
Ma non abbiate timore: essere RIMBORSATI è un vostro diritto e, come tale, sarà tutelato, ove necessario, nelle opportune sedi legali.