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Rubrica Legale

I casi in cui il Decreto Cura Italia prevede la sospensione del pagamento dei mutui, prestiti e finanziamenti

Il Decreto Cura Italia, emanato dal Governo il 17 marzo 2020, prevede una serie di importanti misure, volte alla salvaguardia e alla tutela delle categorie di lavoratori ed imprese che hanno subito un rilevante danno economico, a causa della diffusione dell’epidemia di Corona Virus. Nello specifico, l’art. 54 si pone come obiettivo quello di tutelare le micro, piccole e medie imprese, predisponendo alcune agevolazioni di natura economica, che avranno importanza fondamentale sul bilancio di queste ultime.

In particolare, viene previsto che:

  • le aperture di credito accordate “sino a revoca” (decisione discrezionale della banca) e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti (esistenti alla data del 29.2.2020 o, se superiori, alla data del 17.3.2020) non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30.9.2020;
  • i contratti di prestito non rateale con scadenza anteriore al 30.9.2020 sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30.9.2020 alle medesime condizioni;
  • è sospeso fino al 30.9.2020 il pagamento delle rate o dei canoni di leasing, in scadenza prima del 30.9.2020, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, e il relativo piano di rimborso è dilazionato secondo modalità che garantiscano l’assenza di nuovi e maggiori oneri per le parti. È facoltà dell’impresa chiedere la sospensione dell’intera rata o dell’intero canone o solo della quota capitale.

È bene chiarire che tali agevolazioni operano anche con riferimento agli elementi accessori del contratto come, ad esempio, le garanzie prestate (pegno ed ipoteca). Inoltre, anche le rate in scadenza al 30.09.2020 rientrano nel periodo di sospensione, pertanto i pagamenti ricominceranno solo a partire da Ottobre 2020. Da ultimo, non posso accedere alla moratoria le imprese che abbiano rate scadute, non pagate o parzialmente pagate (i cosiddetti prestiti deteriorati) da più di 90 giorni.

Le agevolazioni trovano applicazione in relazione:

  • alle micro, piccole e medie imprese così come definite dalla normativa europea, ossia quelle che abbiano meno di 250 occupati ed un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di euro, oppure un bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro, con sede in Italia;
  • ai lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, che hanno sede in Italia e sono iscritti agli Ordini o senza Albo.

Per accedere a tali misure è necessario inviare una comunicazione alla banca interessata, mediante PEC o altro sistema che consente di stabilire con certezza la data, corredata da un’autocertificazione nella quale si dichiara di aver subito, in conseguenza dell’epidemia, carenza di liquidità in via temporanea. La banca sarà tenuta ad accettare la comunicazione; le false attestazioni saranno punibili ai sensi di quanto disposto dal DPR 445/2000.

I lavoratori autonomi e i liberi professionisti hanno un’ulteriore agevolazione. Infatti, possono accedere ai benefici del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto di prima casa, tra cui la possibilità di sospendere il pagamento delle rate (intere o solo della quota capitale, secondo la disponibilità economica) fino a 18 mesi, a condizione che:

  • il mutuo contratto per l’acquisto dell’immobile non sia superiore a 250.000,00 euro;
  • abbiano registrato, in un trimestre successivo al 21.2.2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la data del 21.2.2020, un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza Coronavirus.

Appena qualche giorno fa, tale agevolazione è stata estesa anche ai lavoratori dipendenti, che abbiano subito una sospensione o una riduzione dell’orario di lavoro superiore ai 30 giorni (Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali). Inoltre, restano sempre valide le altre casistiche di temporanea difficoltà economica già tipizzate dal legislatore per l’accesso al Fondo. Il Fondo è tenuto a sostenere anche il 50% degli interessi che maturano nel periodo di sospensione.