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Rubrica Legale

Si può sospendere il pagamento del canone di locazione del locale commerciale a causa del Covid-19?

Migliaia di commercianti in difficoltà! È la situazione sociale ed economica che si prospetta da settimane in tutta l’Italia. E molti conduttori di locali commerciali hanno bisogno di risposte concrete e infatti sono in tanti a chiedermi se, nonostante il periodo di crisi emergenziale, sono ancora obbligati al pagamento dei canoni di affitto.

Sappiamo bene che il dpcm n. del 09/03/2020 ha disposto la chiusura temporea delle attività commerciali aperte al pubblico, senza però fermare determinate uscite legate alla gestione delle attività. Pensiamo ad alcuni tipi di imposta, di tasse e soprattutto… agli AFFITTI!

Pertanto, sembra doveroso comprendere se effettivamente l’impossibilità di utilizzare il bene locato, per cause straordinarie e di forza maggiore, possa esonerare il conduttore dal pagamento del canone.

Purtroppo, la risposta è no!

Infatti, nonostante la normativa italiana preveda una ipotesi di risolubilità del contratto, ai sensi dell’art. 1467 c.c., anche a causa di provvedimenti restrittivi che impediscano l’utilizzazione materiale del bene, deve rilevarsi che la stessa si fonda su una eccessiva onerosità del contratto, che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti.

Nel caso che qui interessa, è bene chiarire che la situazione emergenziale, causa codiv-19, non ha determinato né una impossibilità per il locatore di mettere a disposizione il locale per l’uso previsto dal contratto (quale obbligazione principale del locatore), né, dall’altra parte, sembra aver reso irrealizzabile il pagamento del canone (quale obbligazione principale del conduttore).

Invero, il Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 nulla ha disposto in termini di sospensione del pagamento dei canoni di affitto, ma è andato a comminare un aiuto per i commercianti relativo al reddito di imposta. L’art. 65 del citato decreto, infatti, ha previsto che: “Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1”.

Pertanto, la norma specifica implicitamente che i commercianti dovranno pagare il canone dei loro rispettivi locali commerciali e poi agire in compensazione, attraverso la detrazione di imposta.

Fermo quanto sopra, sicuramente la grave situazione epidemiologica ha creato forti disagi, per cui la situazione migliore sarebbe sempre quella di trovare un compromesso e di addivenire a delle definizioni bonarie e conciliative. Pertanto, non avendo la legge previsto una possibilità di interrompere la corresponsione del versamento dei canoni, si consiglia, per quanto innanzi detto, di contattare il proprio locatore, di muovere dal fatto che la circostanza eccezionale ha creato effettivamente gravi difficoltà economiche, e richiedere, dunque, una riduzione temporanea segno di una solidarietà e di buon senso tra le parti.