È finalmente arrivato il Decreto Legge n. 9 emanato ieri dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
Il Governo è intervenuto ancora una volta per fronteggiare la grave situazione epidemiologica in atto, adottando misure non solo di contrasto alla diffusione del Coronavirus ma anche di contenimento dei suoi effetti negativi a livello socio-economico nazionale.
Le problematiche, che hanno destato maggiore interesse, sono state quelle relative ai viaggi e all’annullamento dei voli e dei pacchetti turistici.
Si è parlato tanto, infatti, delle possibili soluzioni da prospettare in casi di straordinarietà come il recesso anticipato o la risoluzione per impossibilità sopravvenuta.
A riguardo, il nuovo Decreto finalmente ha dettato delle linee guida e ha prescritto 6 casi in cui sarà possibile richiedere il rimborso dei titoli di viaggio e dei pacchetti turistici.
Ai sensi dell’articolo 28 del citato decreto-legge, potranno richiedere il rimborso dei biglietti e dei pacchetti vacanze per sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta, ex art. 1463 c.c., i soggetti che:
a) hanno avuto contatto con i soggetti malati e che sono in quarantena;
b) sono residenti/domiciliati nelle aree interessate e destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento da dette aeree (come Codogno);
c) sono risultati positivi al virus COVID-19;
d) hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio;
È bene ricordare che le aree interessate per l’Italia sono:
Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D’Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini, per la Regione Lombardia.
Città di Vo’, per la Regione Veneto.
QUINDI NON È POSSIBILE IL RIMBORSO DEL BIGLIETTO SE IL VOLO è IN PARTENZA O IN ARRIVO A MILANO, VENEZIA E BOLOGNA.
Le aree interessate per l’estero rimangono: la Cina e zone limitrofe interessate dall’emergenza;
1) hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici, a manifestazioni o eventi, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, che sono stati annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti;
2) sono intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da Coronavirus.
Laddove si verifichi uno dei casi sopraelencati, il passeggero dovrà darne comunicazione al vettore, insieme a tutta la documentazione riguardante il viaggio, entro 30 giorni:
- dalla cessazione delle situazioni di cui ai punti 1 e 4;
- dall’annullamento del concorso, della manifestazione o dell’evento;
- dalla data prevista per la partenza in uno dei luoghi dove è impedito lo sbarco.
Per i pacchetti turistici, come detto giorni fa, si fa salva l’applicazione dell’art. 41 Cod. del Turismo che prevede il recesso senza alcun costo e il rimborso integrale del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto al verificarsi dei casi di cui sopra.
In caso di recesso, il tour operator deve offrire al viaggiatore:
- o un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore;
- o il rimborso del prezzo pagato;
- o un voucher di importo pari al rimborso spettante, da utilizzare entro un anno dalla emissione;
In ogni caso, il tour operator potrà richiedere, a sua volta, al vettore aereo o fornitore il rimborso del corrispettivo versato per il titolo del viaggio ovvero l’emissione di un voucher di pari importo.
Per quanto riguarda invece le gite scolastiche disposte dal 23 febbraio al 15 marzo 2020, si applicherà anche in questo caso l’art. 41 Cod. del Turismo riconoscendo agli istituti il diritto di recesso, prima dell’inizio del pacchetto di viaggio, nonché il diritto alla risoluzione per impossibilità ai sensi dell’art. 1463 c.c.,
Occorre specificare che le norme disposte dal nuovo decreto sono norme di applicazione necessaria ovvero si applicano “necessariamente”, sia alle fattispecie a carattere interno sia a quelle a carattere transnazionale, non potendo essere disattese da alcuna norma a livello europeo e internazionale. Pertanto, il giudice dovrà applicarle sempre, laddove si trovi a dover dirimere una controversia applicando il diritto straniero.