A chi non è capitato? Spesso, per cause non dipendenti da noi, accade che l’auto venga parcheggiata regolarmente sulle strisce blu a pagamento, ma per un periodo di tempo superiore a quello indicato nel ticket. In questi casi, non è raro che venga elevata una contravvenzione al malcapitato automobilista: si parla di una multa di euro 25.
Infatti, il Codice della Strada nulla dispone circa un eventuale margine di tolleranza tra il momento in cui scade il ticket ed il momento in cui l’automobile viene spostata, con la conseguenza che anche un esiguo ritardo potrebbe comportare l’applicazione della multa.
Tuttavia, la giurisprudenza ha proceduto all’annullamento di tali multe, poiché nel nostro sistema non vi è una norma che punisce il conducente per aver lasciato l’automobile parcheggiata sulle strisce blu oltre il tempo previsto.
Pertanto, tale comportamento comporterebbe un inadempimento contrattuale, con l’obbligo del Comune di recuperare le somme tramite un’ordinaria azione civile innanzi al Giudice di Pace competente per territorio, ma non il potere di sanzionare il comportamento in via amministrativa.
La questione spinosa è stata risolta dal Ministero dei Trasporti che, con la nota 53284/2015, ha avuto modo di stabilire che, ai fini della legittimità di tali multe, è necessario che ogni Comune si doti di un proprio regolamento, nel quale vengono precisati i casi in cui è obbligatorio pagare il ticket, con particolare riferimento a:
- Le fasce orarie;
- I giorni della settimana;
- La categorie di veicoli.
Tale interpretazione è in linea con il Codice della Strada che, all’art. 7 comma 15, prevede la possibilità di elevare delle sanzioni sulle strisce blu solo se si tratta di sosta “limitata o regolamentata.”
Pertanto, il cittadino potrà fare ricorso dinanzi al Giudice di Pace per l’annullamento della multa e l’amministrazione comunale sarà onerata di esibire il Regolamento apposito, pena la soccombenza in giudizio.
Infine, attenzione a duplicare con il computer i ticket a pagamento o a modificarli a mano. Potrebbe costarvi una incriminazione. Infatti, tale comportamento configura il reato di falsità materiale commessa dal privato, per aver quindi alterato la scadenza dell’orario di parcheggio sullo scontrino rilasciato dal parchimetro nelle aree adibite alla sosta per le autovetture.
Lo infatti scontrino riveste le caratteristiche tipiche del certificato amministrativo (attestante l’avvenuto pagamento della somma prescritta per la sosta), e dell’autorizzazione amministrativa (autorizzando, per l’orario indicato, a sostare nell’area pubblicata).