Migrare da un operatore all’altro è sempre più facile, in particolar modo ora che gli operatori virtuali si sono moltiplicati e permettono di concludere contratti a prezzi vantaggiosi (di solito comprendono offerte all-inclusive con traffico internet superiore ai 30 Gb, chiamate ed sms illimitati) con procedure anche interamente online.
L’insidia, però, è sempre dietro l’angolo; spesso le classiche compagnie, per evitare di perdere i clienti attratti dai costi contenuti delle procedure online, propongono tramite sms delle offerte vantaggiose per rimanere con l’attuale operatore. Senonché, questi messaggi contengono solo parte del nuovo contratto; il malcapitato cliente si reca nel negozio più vicino per stipulare la nuova offerta, ma scopre che il prezzo è aumentato per servizi aggiuntivi non richiesti, oppure non può disdire se non prima di 24 mesi.
Si ricorda che queste pratiche sono contrarie ai doveri di correttezza e buona fede che, a mente degli artt. 1175 e 1176, impongono al contraente di comportarsi con la diligenza del buon padre di famiglia, anche durante la fase precontrattuale. Nel caso di specie, il cliente non viene informato compiutamente dell’offerta e dei costi aggiuntivi che essa comporta, poiché la sua attenzione si concentra sul prezzo finale che, ovviamente, non contiene né l’IVA né tantomeno i costi per servizi supplementari.
Come difendersi da queste pratiche scorrette?
È appena il caso di ricordare che la normativa in materia prevede un rimedio stragiudiziale, cui accedere prima di rivolgersi al Giudice ordinario: la piattaforma online di conciliazione predisposta dai Comitati Regionali per le Comunicazioni (Co.Re.Com.). Si tratta di una “tavola rotonda” semplificata in cui l’utente è messo in condizione di colloquiare con l’operatore telefonico responsabile della problematica, a fronte di un necessario reclamo azionabile con una procedura da svolgere interamente in rete. La stessa udienza viene svolta in video chiamata.
Si ricorda che la stessa Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha predisposto, con delibera n. 347/18/CONS, un sistema di indennizzo per ogni comportamento scorretto delle compagnie telefoniche (tra i quali l’addebito di servizi non richiesti, come nel caso di specie) che viene parametrato al numero di giorni interessati dal disservizio.
In alternativa, il cliente può adire la giustizia ordinaria chiedendo, come sopra accennato, una condanna al risarcimento del danno per violazione del Codice del Consumo (mancata trasparenza nell’offerta) e dell’articolato relativo alla buona fede e correttezza contrattuale.
Emblematica è la sentenza del Giudice di Pace di Rieti che, nel 2018, ha condannato l’operatore H3G ad un indennizzo di euro 700 per attivazione di servizi non richiesti e mancato riscontro ai reclami del malcapitato, oltre a dover rifondere le spese processuali e l’importo addebitato a titolo di servizi aggiuntivi.