Lo smarrimento, il danneggiamento o il ritardo nella riconsegna dei bagagli imbarcati su un volo aereo sono disagi che molto spesso il passeggero si trova a subire una volta che raggiunge la destinazione finale del viaggio.
Quando si parla di danni ai bagagli nel trasporto aereo di persone entra in gioco la normativa internazionale con due importati convenzioni: quella di Varsavia del 1929 e una, di più recente costruzione, firmata a Montreal il 28 maggio 1999.
La convenzione di Varsavia introduce, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 18, 19, e 22, una responsabilità del vettore aereo per i danni causati da distruzione, perdita, deterioramento o ritardo nella consegna dei bagagli dei passeggeri, con una esposizione risarcitoria pari a 17 DSP (circa 19,00 euro) per kg.
La richiesta risarcitoria di 17 dsp per ogni Kg del bagaglio imbarcato potrà essere avanzata in favore di compagnie aeree di Paesi terzi che aderiscono alla Convenzione di Varsavia e non a quella di Montreal.
Di converso, in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo nella consegna dei bagagli, la Convenzione di Montreal riconosce il diritto del passeggero a richiedere un risarcimento di 1131 dsp (circa 1.400,00 euro).
In ogni caso, il passeggero ha la possibilità di sottoscrivere una assicurazione integrativa, a garanzia del maggior valore del contenuto del bagaglio regolarmente imbarcato.
Invero l’art 22 Conv. Montreal chiarisce che la limitazione risarcitoria trova applicazione “salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione effettuata dal passeggero al momento della consegna al vettore del bagaglio, dietro pagamento di un’eventuale tassa supplementare. In tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all’interesse reale del mittente alla consegna a destinazione”.
In altri termini, se il passeggero, al momento dell’imbarco, dichiara un valore superiore della merce contenuta nel bagaglio imbarcato può ottenere, in caso di danno, un risarcimento pari a tale valore.
Quindi cosa deve fare il passeggero in questi casi?
Il passeggero, che giunto a destinazione ritrovi il proprio bagaglio danneggiato ovvero non gli venga restituito, deve compilare un rapporto di smarrimento presso gli uffici Lost and Found dell’aeroporto di arrivo, utilizzando gli appositi moduli comunemente denominati PIR (Property Irregularity Report).
È molto importante che la constatazione dell’evento venga effettuata, prima di lasciare l’area riconsegna bagagli, altrimenti non sarà più possibile richiedere l’eventuale risarcimento dei danni subiti.
Una volta compilato il PIR, entro 21 giorni dall’avvenuto smarrimento o danneggiamento il passeggero dovrà inviare una richiesta di risarcimento danni con raccomandata A/R così da interrompere il termine di prescrizione.
Ad ogni modo, si consiglia di inserire gli articoli di maggior valore (es. telefonini, carica batterie, macchine fotografiche, videocamere, lettori CD, etc.), nonché documenti importanti, denaro in contanti, medicinali e salvavita o articoli fragili, nel bagaglio a mano e custodirli quindi personalmente, così da evitare maggiori danni.