Il Codice del Consumo disciplina la fattispecie degli acquisti online, con apposite norme circa le caratteristiche principali dei beni o dei servizi acquistati, l’identità del professionista, il prezzo totale dei beni o dei servizi, le modalità di pagamento, la consegna e l’esecuzione, nonché il diritto al rimborso e al risarcimento del danno in caso di mancata consegna.
Gli acquisti online sono classificati come “contratti a distanza” ossia quei contratti conclusi tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;
La normativa per i consumatori prevede che la merce ordinata on-line debba essere consegnata entro 30 giorni, ex art. 61 Cod. del Consumo, salvo che il venditore e l’acquirente non stabiliscano un diverso termine.
Nel caso in cui il termine di consegna non sia rispettato, il consumatore sarà legittimato a risolvere immediatamente il contratto e avrà diritto al risarcimento del danno per la mancata consegna.
In tal caso, al consumatore è riconosciuto anche il diritto al rimborso di quanto pagato per l’acquisto della merce. Se il venditore non effettua il rimborso, il consumatore può rivolgersi all’autorità giudiziaria per tutelare dei propri diritti.
In ogni caso, il venditore è tenuto ad informare il consumatore della mancata consegna o del ritardo ed a effettuare il rimborso del prezzo pagato.
Se i pacchi non vengono consegnati?
In primo luogo, occorre immediatamente contattare e sollecitare il venditore, così da stabilire un nuovo termine di consegna della merce.
Tale procedura consente al consumatore di avanzare una richiesta di disdetta del contratto e di risarcimento dei danni subiti dalla mancata consegna, posta altrimenti l’impossibilità di procedere a qualsivoglia richiesta.
Per il sollecito occorre inviare al venditore una pec oppure una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, precisando il termine di consegna. Soltanto questi mezzi risultano idonei a formalizzare giuridicamente i solleciti e le richieste di consegna.
A questo punto, se alla scadenza del termine indicato nella pec o nella raccomandata il consumatore non ha ancora ricevuto i pacchi, egli potrà scegliere una delle due opzioni:
– risolvere immediatamente il contratto, rinunciando dunque alla consegna del pacco e chiedendo il rimborso del prezzo e l’eventuale danno causato dalla mancata consegna;
– Continuare nella richiesta di consegna del pacco, laddove vi sia ancora interesse da parte del consumatore, esigendo il risarcimento del danno subito a causa della spedizione tardiva.