Nel trasporto aereo di persone, il ritardo e la cancellazione del volo hanno da sempre attirato grande attenzione da parte della legislazione internazionale ed europea.
In particolare, la legislazione europea e quella internazionale sono intervenute negli anni per disciplinare tali eventi cercando di trovare possibili soluzioni normative in grado di tutelare adeguatamente i passeggeri e garantire, allo stesso tempo, lo sviluppo dell’aviazione civile.
Non si può negare che il ritardo e la cancellazione dei voli costituiscano i maggiori disagi subiti dai passeggeri che viaggiano in tutto il mondo, assumendo delle proporzioni sempre più considerevoli.
Infatti, il miglioramento dell’offerta dei servizi di trasporto aereo di passeggeri, sia in termini di numeri di voli e sia in termini di riduzione dei prezzi, ha spinto soprattutto il legislatore europeo a regolamentare queste fattispecie, spesso riconducibili, a comportamenti posti in essere dalle compagnie aeree per propri interessi commerciali.
Con il regolamento Ce n. 261/04 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno istituito regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.
Per il ritardo prolungato del volo, il citato regolamento ha stabilito standards di assistenza riconducibili all’ipotesi espressamente prevista dall’art. 6 del Regolamento (CE) n. 261/2004, introducendo una combinazione tra il fattore temporale, cioè il ritardo rispetto all’orario di partenza previsto, ed il fattore relativo alla distanza ovvero la lunghezza della tratta del volo. In altri termini, il diritto all’assistenza, ex art. 9 Reg. Ce 261/04, viene riconosciuto in base alla tratta (intracomunitaria o internazionale) e alla distanza percorsa.
L’art. 6 reg. ce 261/04 prevede infatti che “Qualora possa ragionevolmente prevedere che il volo sarà ritardato, rispetto all’orario di partenza previsto
- di due o più ore per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1 500 km;
- di tre o più ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1 500 e 3 500 km;
- di quattro o più ore per tutte le altre tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b)
il vettore aereo operativo presta ai passeggeri: i) l’assistenza prevista nell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e nell’articolo 9, paragrafo 2”.
Nei predetti casi il passeggero ha diritto all’assistenza che è un diritto ex lege ed automatico consistente in:
- pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa;
- adeguata sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti;
- trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa;
- due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail;
Sempre in caso di ritardo aereo ai passeggeri è stato riconosciuto il diritto alla compensazione pecuniaria, ex art. 7 reg. ce 261/04; diritto però non espressamente previsto dalla regolamentazione europea in caso di ritardo, ma riconosciuto negli anni da un’interpretazione estensiva della normativa in subiecta materia da parte della Corte di Giustizia Europea.
È fondamentale ricordare che la Corte di giustizia europea nella sentenza c.d. Sturgeon del 2009, fautrice di un orientamento ormai consolidato, ha equiparato il ritardo alla partenza, che ecceda le 3 ore o che comporti un arrivo a destinazione di 3 ore o più rispetto a quello originariamente previsto, alla cancellazione del volo.
Infatti, i giudici europei hanno affermato che i passeggeri di voli ritardati di un tempo pari o superiore a tre ore possono essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati e, pertanto, anch’essi possono reclamare il diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall’art. 7 del regolamento suindicato.
Dunque, se il ritardo supera le 3 ore il passeggero avrà diritto a:
- euro 250,00 per tratte comprese tra i 1500 km;
- euro 400,00 per tratte comprese tra i 1500 e 3500 km;
- euro 600,00 per tratte superiori ai 3500 km.
La disciplina internazionale, invece, introduce una specifica disciplina circa responsabilità del vettore aereo di persone per i danni causato dal trasporto aereo con la Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999.
In caso di danno derivante dal ritardo nell’esecuzione della prestazione, l’art. 19 della citata convenzione riconosce al passeggero il diritto a richiedere al vettore aereo il risarcimento dei danni subiti fino ad un massimo di 4.150 DSP (Diritti Speciali di Prelievo), corrispondenti a circa 5.000,00 euro.
Il risarcimento per danni da ritardo può essere richiesto alle compagnie aeree registrate in Paesi terzi e che aderiscono alla Convenzione di Montreal ovvero che effettuano tratte internazionali, ossia in partenza da aeroporti siti in Paesi terzi e non europei.
Peraltro, si specifica che il risarcimento non è dovuto se la compagnia aerea dimostra
che sono state adottate tutte le misure necessarie e possibili per evitare il ritardo oppure che era impossibile adottarle.
Altro evento foriero di disagi e fastidi per i passeggeri utenti del trasporto aereo è la cancellazione del volo, fattispecie non disciplinata a livello internazionale, ma contemplata dal Regolamento (CE) n. 261/2004.
L’art. 5 sancisce che “In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati:
a) è offerta l’assistenza del vettore operativo a norma dell’articolo 8;
b) è offerta l’assistenza del vettore operativo a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 9, paragrafo 2, nonché, in caso di volo alternativo quando l’orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere per il nuovo volo è rinviato di almeno un giorno rispetto all’orario di partenza previsto per il volo cancellato, l’assistenza di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c);
c) spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell’articolo 7”.
Innanzitutto, si rileva che la cancellazione del volo è intesa come la «mancata effettuazione di un volo originariamente previsto e sul quale sia stato prenotato almeno un posto». Questo vuol dire che per qualsiasi motivo, il vettore aereo
- sopprime il volo, e dunque l’aeromobile non parte dell’aeroporto;
- oppure l’aeromobile decolla ma poi, per determinate ragioni, è costretto a rientrare nell’aeroporto di partenza.
Nel merito della disciplina europea è opportuno distinguere due ipotesi di cancellazione:
1. quella causata da circostanza eccezionali che esulano il vettore dal versare la compensazione pecuniaria.
Quindi in questo caso il passeggero avrà diritto di:
- Scegliere la riprotezione su un altro volo: dunque gli spetterà ASSISTENZA la fornitura di pasti e bevande in congruità con l’attesa; nel caso si rendano necessari uno o più pernottamenti, sistemazione in albergo e relativo trasporto; due chiamate telefoniche o due messaggi via telex, fax o posta elettronica.
- Scegliere il semplice rimborso del biglietto, che dovrà avvenire entro 7 giorni dalla richiesta: dunque gli spetterà la fornitura di pasti e bevande in congruità con l’attesa; nel caso si rendano necessari uno o più pernottamenti, sistemazione in albergo e relativo trasporto; due chiamate telefoniche o due messaggi via telex, fax o posta elettronica. Non gli spetterà dunque la compensazione pecuniaria.
2. quella non causata di circostanza eccezionali che, dunque, obbliga il vettore:
- al versamento della compensazione pecuniaria.
- all’offerta di un volo in riprotezione o al rimborso del prezzo dell’intero biglietto per il volo non goduto
- al diritto all’assistenza con fornitura di pasti e bevande in congruità con l’attesa; uno o più pernottamenti, sistemazione in albergo e relativo trasporto; due chiamate telefoniche o due messaggi via telex, fax o posta elettronica
Tuttavia, la compensazione pecuniaria può essere ridotta del 50%, qualora il passeggero si sia imbarcato su un volo alternativo che gli consenta di raggiungere la destinazione finale con un orario d’arrivo che non superi rispettivamente di 2 ore (se tratta è di 1500 km), 3 ore (se tratta è di 1500-3500 km) o 4 ore (se tratta è di +3500 km), l’orario d’arrivo del volo originario prenotato.
LA COMPENSAZIONE NON SPETTA nel caso in cui la compagnia aerea abbia informato il passeggero della cancellazione con:
- almeno 2 settimane di preavviso;
- oppure nel periodo compreso tra 2 settimane e 7 giorni prima della data di partenza purché la compagnia abbia fornito un volo alternativo con partenza non più di 2 ore prima dell’originario orario di partenza previsto e con arrivo alla destinazione finale meno di 4 ore dopo l’orario originariamente previsto;
- o meno di 7 giorni prima purché venga offerto un volo alternativo con partenza non più di 1 ora prima dell’orario originariamente previsto e con arrivo alla destinazione finale meno di 2 ore dopo l’orario originariamente previsto.