Il risarcimento del danno causato da avvenimenti lesivi riconducibili alla presenza di buche stradali suscita ancora oggi notevoli discussioni in dottrina ed in giurisprudenza.
È d’uopo richiamare il dettato normativo dell’art. 2051 c.c. ai sensi del quale “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
La disciplina del codice civile con l’art. 2051 c.c. statuisce dunque una responsabilità oggettiva in capo al custode di una cosa o al relativo proprietario per i danni procurati dalla cosa stessa, a prescindere dal fatto che costoro li abbiano voluti o meno. In particolare, la presunzione generale di responsabilità si riflette sull’ente proprietario o gestore delle strade, che è obbligato a custodire la strada in modo che essa non sia di pregiudizio ai suoi utenti.
Infatti, ai sensi dell’art. 14 del codice della strada, per quanto attengono le strade urbane, i poteri e i compiti di manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché di controllo tecnico dell’efficienza delle strade e dell’apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta, spetta ai Comuni, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione.
A ben vedere se la buca è il frutto di trascuratezza, usura o di un dissesto non adeguatamente segnalato all’utente della strada, è indubbia la responsabilità del custode, ai sensi dell’art. 2051 c.c., posto che non si verifichi un fatto che non dipende dalla volontà o dalla colpa del proprietario della strada e che non è da questi prevedibile ed evitabile, ossia il c.d. “caso fortuito”.
Il caso fortuito rappresenta una causa di esclusione dalla citata responsabilità per via della presenza di un evento imprevedibile e inevitabile che si verifica indipendentemente dalla volontà e dall’agire del soggetto custode rendendo impossibile l’adempimento di una obbligazione o il riconoscimento di una responsabilità. La Corte di Cassazione, però, con ordinanza n. 12032/2018 ha specificato “che il caso fortuito idoneo a fare venire meno la responsabilità del custode può essere costituito anche dal comportamento colposo del danneggiato.
Dunque, a questo punto, è opportuno effettuare una lettura combinata degli artt. 2051 e 2043 c.c. poste che il concetto di buca come insidia stradale, ai sensi dell’art 2043 c.c., da origine ad una responsabilità del comune, ente gestore, se non era né prevedibile, né evitabile da parte di chi circolava in quel tratto.
Sul punto, la Corte di Cassazione con più pronunce ha avuto modo di affermare che il risarcimento del danno è dovuto solo se il dissesto stradale non sia stato adeguatamente segnalato dal custode o se l’utente non lo poteva evitare o avvistare in alcun modo. Di converso, nessun risarcimento sarà dovuto se il custode prova il caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la presenza della buca e l’evento dannoso caratterizzato dall’imprudente condotta dell’utente della strada.
Dunque si atteggia un concorso di colpa tra la condotta del danneggiato e la mancata osservanza dell’obbligo di manutenzione da parte del soggetto custode. Infatti, con un ulteriore pronuncia, Ordinanza n. 6034/2018, la Cassazione ha affermato “nella categoria delle cause di esclusione della responsabilità oggettiva per danno da cose, la condotta del danneggiato che entri in interazione con queste si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 1227 c.c., primo comma: quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione – oggetto di dovere generale riconducibile all’art. 2 Cost. e comunque rispondente ad un’esigenza di ragionevole regolazione della propria condotta – delle cautele da parte dello stesso danneggiato normalmente attese in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso”.
In virtù di quanto suesposto, il risarcimento del danno riportato in seguito a una caduta o a una collisione provocate da buca stradale spetta nel caso in cui l’ente proprietario o il gestore della strada non ha segnalato la buca o non ha provveduto a ripararla, in tal modo contravvenendo agli obblighi di manutenzione su di esso gravanti.
